Il Papa all'apertura dell'Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città  del Vaticano Il Papa all'apertura dell'Anno Giudiziario del Tribunale dello Stato della Città  del Vaticano 

Francesco stabilisce il nuovo ordinamento giudiziario per lo Stato vaticano

La nuova legge CCCLI abroga e sostituisce quella in vigore dal 1987. Maggiore indipendenza per i magistrati, semplificato il sistema, più separazione tra magistratura inquirente e giudicante

VATICAN NEWS

Papa Francesco ha promulgato una nuova Legge, la nr. CCCLI, che approva l’ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, sostituendo quella del 1987 stabilita da san Giovanni Paolo II. Il provvedimento si è reso necessario anche in ragione delle tante e importanti modifiche intervenute negli ultimi due decenni nella legislazione dello Stato della Città del Vaticano, specie in materia economico-finanziaria e penale, anche in conseguenza dell'adesione a molte Convenzioni internazionali. Ecco le principali novità della nuova legislazione.

Innanzitutto, l’affermazione di una maggiore indipendenza degli organi giudiziari e dei magistrati, che sono dipendenti gerarchicamente soltanto dal Pontefice e soggetti alla legge: essi esercitano le loro funzioni con imparzialità. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria, funzione svolta dal Corpo della Gendarmeria. Viene poi estesa la cittadinanza vaticana a tutti i magistrati ordinari durante il loro servizio.

Un’altra novità riguarda la composizione del Tribunale: è aumentato di una unità l’organico dei magistrati. E almeno uno dei giudici del Tribunale è chiamato a svolgere le sue funzioni a tempo pieno e in esclusiva. La designazione dei giudici per una determinata causa è stabilita dal presidente del Tribunale, tenendo conto delle competenze professionali e della natura del procedimento. L’organo giudiziario del Giudice unico è ridotto a una funzione del Tribunale, semplificando così il sistema giudiziario.

Vengono quindi stabiliti i requisiti per la nomina pontificia dei magistrati sia del Tribunale sia della Corte d’Appello e, in parte, anche per la Corte di Cassazione: si preferiscono i professori universitari, per garantire una maggiore indipendenza nell’esercizio delle funzioni giudiziarie (che sussiste perché non si è dipendenti in toto nello Stato della Città del Vaticano, avendo una professione e uno stipendio garantito fuori). Possono essere nominati anche giuristi di chiara fama con una comprovata esperienza in ambito giudiziario o forense (civile, penale o amministrativo). Si richiede che almeno un magistrato sia esperto nel diritto canonico, fonte primaria del diritto vaticano.

Si conserva la disposizione già vigente, secondo cui, a fronte di specifiche esigenze, possono essere nominati per un triennio uno o più giudici applicati, ma la nomina è anch’essa pontificia (mentre secondo la legge in vigore fino ad oggi la nomina era affidata al Presidente della Corte d’Appello, previa approvazione del Segretario di Stato). L’età per la cessazione dell’ufficio (attualmente 74 anni) è aumentata di un anno (75 anni), con la possibilità di proroga pontificia e non più dal Presidente della Corte d’Appello. Per i membri della Corte di Cassazione, invece, l’età massima è di 80 anni. La cessazione dall’ufficio non avviene automaticamente, ma soltanto con l’accettazione delle dimissioni.

Importante e significativa la novità riguardante i magistrati che rappresentano l’accusa. È stato infatti redatto un capo autonomo per l’Ufficio del Promotore di Giustizia (Capo IV), ben distinto da quello relativo al Tribunale (Capo II), prevedendo una serie di dettagliate disposizioni normative, prima mancanti.

Ancora, oltre alla composizione ordinaria della Corte di Cassazione (Presidente e due cardinali membri della Segnatura Apostolica), la nuova legge prevede la possibilità che una causa venga giudicata in collegio, ossia con l’aggiunta di due o più giudici applicati nominati per un triennio, secondo i requisiti previsti per tutti gli altri magistrati. Il Promotore di giustizia della Corte di Cassazione può essere nominato anche se non è referendario della Segnatura Apostolica, purché vi sia l’autorizzazione del Segretario di Stato.

Per quanto riguarda gli avvocati, tra i requisiti per l’iscrizione all’albo si è aggiunta, per gli Avvocati della Rota Romana, l’abilitazione forense nello Stato di residenza (quindi non sarà più sufficiente soltanto la laurea civile). D’altra parte, a differenza di quanto previsto nella legge in vigore fino ad oggi, possono essere iscritti all’albo tutti gli avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, previo nulla osta del Segretario di Stato. Per tutti gli avvocati, comunque, è richiesta la conoscenza del diritto canonico e del diritto vaticano. Un’eccezione all’iscrizione obbligatoria all’albo è prevista in casi particolari, per disposizione del presidente della Corte d’Appello. Il patrocinio presso la Corte di Cassazione, invece, è riservato agli avvocati della Santa Sede, a quelli della Curia Romana, con la possibile eccezione disposta dal presidente della medesima Corte di Cassazione.

La difesa delle amministrazioni è estesa anche ai capi ufficio dei Dicasteri della Curia Romana e del Governatorato, previo mandato del superiore gerarchico. È prevista una specificazione, finora mancante, dei possibili provvedimenti disciplinari a carico degli avvocati. Infine, Papa Francesco ha stabilito che l’inizio dell’anno giudiziario sia spostato al 1° gennaio.

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16 marzo 2020, 12:13