Un'autorità anticorruzione per la Santa Sede
E' il paragrafo 3 dell’Articolo Primo del Nuovo Statuto a fare la differenza con il primo Statuto, in vigore dal 2015 dopo l’istituzione del Consiglio per l’Economia, con il Motu Proprio Fidelis dispensator et prudens del 24 febbraio 2014 nel quale veniva creato l’ufficio del Revisore Generale. Nell'articolo si legge che tale ufficio “è l’autorità anticorruzione” ai sensi della convenzione Merida (Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003) in vigore per la Santa Sede dal 19 ottobre 2016. E' quanto sottolinea nel suo commento ai microfoni di Giancarlo Lavella anche il nostro Direttore Editoriale, Andrea Tornielli :
Più potere al Revisore
Altra novità, che lo stesso Tornielli sottolinea in relazione al corpo dei Nuovi Statuti firmati dal Papa il 21 gennaio - e in vigore dal 16 febbraio 2019 - è il potenziamento delle funzioni del Revisore, oggi carica ricoperta ad interim dal Dott. Alessandro Cassinis Righini. Nello Statuto del 2015 ad esempio, viene stipulato, all’articolo quarto, che il Revisore “può richiedere agli enti e amministrazioni … ogni informazione e documentazione di natura finanziaria o amministrativa rilevante”, mentre il nuovo Statuto riformula così l’attività: Il “Revisore Generale richiede e ottiene dagli Enti e dalle Amministrazioni oggetto di revisione…”, ed ha autorità quindi per accedere senza essere ostacolato a “informazioni e documenti di natura economica o amministrativa necessari al compimento della revisione”. Ha inoltre competenza per svolgere “ogni altro tipo di procedura di revisione che ritiene appropriata nelle circostanze”.
Successivamente all’attività di accertamento, il Revisore è tenuto ad informare il Consiglio per l’Economia, l’Autorità di Informazione Finanziaria e a riferire all’Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano competente ogni notizia di reato individuata nel corso della propria attività.
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