Cerca

Motu Proprio di Papa Francesco sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili Motu Proprio di Papa Francesco sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili 

Sul Motu Proprio: il giudice Bonzano, p. Zollner e mons. Scicluna

A Vatican News, le opinioni sul Motu Proprio di Papa Francesco sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili, la Legge 297 e le linee-guida del Vicariato della Città del Vaticano

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

“Nuova legge su protezione minori autentico punto di riferimento”: così il prof. Carlo Bonzano, giudice del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, sulla nuova legge per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili:

Ascolta l'intervista al giudice Bonzano

Quali sono i punti centrali della legge?

R. - Innanzitutto, il dichiarato intento di garantire una tutela effettiva dei diritti dei minori e, più in generale, delle persone vulnerabili, prevenendo ogni forma di aggressione nei loro confronti e reprimendo, con assoluto rigore e massima priorità, ogni condotta illecita in loro danno.

In tal senso, viene subito in rilievo un ambito di applicabilità della nuova legge particolarmente esteso sul duplice fronte oggettivo e soggettivo.

Sul piano oggettivo, sono numerose le fattispecie incriminatrici di riferimento, con particolare riguardo a quelle già introdotte nel luglio 2013 dalla legge n. VIII (basti richiamare, a mero titolo esemplificativo, i delitti di violenza sessuale su minori, di atti sessuali con minori, di pedopornografia, etc.).

Sul piano soggettivo, vi è una opportuna equiparazione tra minori e persone vulnerabili, categoria cui appartiene «ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa».

Occorre segnalare anche la previsione della procedibilità d’ufficio per tutti i reati in questione, nonché l’individuazione di termini di prescrizione molto lunghi (il termine è pari a venti anni, al netto delle estensioni che possono essere indotte dalle ordinarie ipotesi di interruzione e sospensione ed è un termine che, nel caso di vittima minorenne, inizia a decorrere dal compimento della maggiore età). La scelta, indubbiamente rigorosa, pare dettata in primis dalla gravità dei reati in esame, ma anche dal fatto che molto spesso essi vengono denunciati solo a distanza di tempo da quando sono stati commessi, anche perché la vittima può avere il comprensibile bisogno di elaborare il trauma subìto e di sentirsi in condizione di portarlo a conoscenza di terzi. 

Merita di essere ricordata, poi, l’introduzione di un espresso obbligo di denuncia in capo a tutti i pubblici ufficiali che vengano a conoscenza dei reati di cui si tratta. Tale obbligo, in realtà, era forse già ricavabile dal sistema, ma, da un lato, si è inteso esplicitarlo proprio con riferimento alle fattispecie in esame, dall’altro lato, lo si è esteso alle ipotesi in cui «i reati siano anche alternativamente commessi:

a)          nel territorio dello Stato della Città del Vaticano;

b)          in pregiudizio di residenti o di cittadini dello Stato;

c)          in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, dai pubblici ufficiali dello Stato della Città del Vaticano o dai soggetti di cui al punto 3 del Motu Proprio «Ai nostri tempi», dell’11 luglio 2013». 

Sul piano strettamente processuale, la tutela della vittima è assicurata da una serie di disposizioni che attengono sia alle modalità di compimento di taluni atti (si pensi, ad esempio, alle garanzie previste per l’audizione del minore), sia alla introduzione di specifici strumenti volti a preservare la persona offesa da indebiti contatti con l’asserito autore del reato.

Al contempo, appare emblematica l’espressa previsione di un criterio di priorità nell’accertamento di tali reati: quando ne riceve notizia, l’Autorità giudiziaria «assicura che le indagini siano svolte con carattere prioritario».

Infine, non certo in ordine di importanza, deve essere valorizzata l’istituzione del “Servizio di accompagnamento”, quale struttura dedita al supporto delle persone vulnerabili anche al di fuori ed ancor prima che in ambito giudiziario: viene così opportunamente implementato il novero degli istituti finalizzati alla prevenzione dei fenomeni che l’ordinamento mira a contrastare.

Quali sono le novità rispetto all’assetto giuridico precedente?

R. - Tutti i profili cui ho dinanzi fatto cenno si sostanziano in istituti finora inediti, che introducono strumenti sempre più moderni ed efficaci, ponendosi in continuità con le molte iniziative con cui la Santa Sede da tempo persegue il fermo intento di tutelare i più deboli. Basti pensare, in tal senso, alla già citata legge n. VIII del 2013, in forza della quale – come ricordato dal Promotore di Giustizia in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario – è stato possibile accertare e punire, con sentenza ormai divenuta irrevocabile, un episodio di detenzione di materiale pedopornografico.

La legge sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili può essere considerata, dal punto di vista normativo, un modello per altre legislazioni?

R. - Parlare di “legislazione-modello” è forse tecnicamente inappropriato, in quanto ogni ordinamento non può non seguire peculiari linee di coerenza interna.

In ogni caso, ci sono almeno due aspetti che rendono la nuova legge un autentico punto di riferimento per tutti gli ordinamenti che intendano affrontare con rigore fenomeni così tristemente diffusi a livello globale.

Innanzitutto, le norme appena introdotte non lasciano il benché minimo dubbio circa l’obiettivo che si intende perseguire e l’efficacia con cui si vuole pervenire al risultato di tutelare i minori e le persone vulnerabili.

In secondo luogo, e conseguentemente, si valorizza non soltanto la giusta repressione dei reati, ma anche la necessaria prevenzione degli stessi.

“Un segno molto forte”: così padre Hans Zollner, presidente del Centro per la protezione dei minori della Pontificia Università Gregoriana, commenta il Motu Proprio del Papa:

Ascolta l'intervista a padre Zollner

Papa Francesco, con il Motu Proprio, ci dà un segnale molto forte di ciò che aveva in mente quando parlava all’inizio dell’Incontro dei presidenti delle Conferenze episcopali, lo scorso mese: ovvero di misure concrete. Con la nuova Legge per la protezione dei minori nello Stato della Città del Vaticano, e con le Linee Guida che riguardano la protezione dei minori, ci dà questo forte segno che vuole certamente anche estendere  a tutta la Chiesa e dare in questo senso anche un segnale fortissimo alle Conferenze episcopali che seguono il suo esempio. Si possono notare due particolarità interessanti: una è che il gruppo di persone che viene protetto in modo particolare viene allargato, perché con la formula delle “persone vulnerabili” si amplia la definizione e vengono incluse anche le persone che fino ad ora non erano state equiparate ai minori di età. Il secondo punto riguarda l’obbligo di denuncia. Questo documento certamente può essere un forte stimolo e un modello per quelle entità, siano esse Conferenze episcopali o organi e congregazioni religiose che non hanno ancora abbozzato e approvato le loro Linee Guida.

Indicazioni chiare e tutela dei diritti delle vittime: sono gli aspetti più importanti dei tre documenti pubblicati oggi, secondo mons. Charles J. Scicluna, arcivescovo di Malta e segretario aggiunto della Congregazione per la dottrina della fede:

Ascolta l'intervista a mons. Scicluna

Queste regole e linee guida sono applicabili solo nello Stato della Città del Vaticano, che non è un’entità molto grande, oppure devono essere una sorta di modello anche per la Chiesa universale?

R. - Prima di tutto bisogna notare che ci sono due ambiti di applicazione della legge: una che si applica come legge penale nello Stato della Città del Vaticano; una seconda che estende questa giurisdizione ai dipendenti, agli ufficiali pubblici della Santa Sede che lavorano anche in ambienti extraterritoriali ovvero fuori dal territorio circoscritto dello Stato della Città del Vaticano. Questo è il Motu Proprio, come si dice in gergo tecnico. Il terzo documento, molto importante, è di carattere pastorale. Si tratta di linee guida per la pastorale della tutela dei minori e anche della cura delle vittime - se, ahimè, c’è la disgrazia di qualche abuso di minore – nello Stato della Città del Vaticano, che è anche un’entità pastorale, sono due le parrocchie: quella di Sant’Anna e quella di San Pietro. Ci sono anche minori che abitano nel territorio, altri che visitano, altri che lavorano … allora c’era bisogno di avere anche delle linee guida pastorali in questo settore.

La discussione su come aiutare e sostenere al meglio i giovani e i bambini non è nuova. Queste linee guida e la legge riflettono gli standard del dibattito?

R. – Secondo me sì. Sono un esempio di come seguire un po’ gli sviluppi anche nella legislazione in materia. Mi piace molto l’enfasi sui diritti delle vittime e il fatto che non c’è solo l’obbligo della denuncia degli abusi - la mancanza di denuncia diventa anche un reato dello Stato della Città del Vaticano -, ma ci sono pure delle indicazioni molto chiare sia legali che pastorali per aiutare le vittime.

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

29 marzo 2019, 12:00