Francesco approva nuove norme complementari alla “Anglicanorum coetibus”
Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano
La Costituzione Apostolica Anglicanorum coetibus, promulgata il 4 novembre del 2009 da Papa Benedetto XVI, presenta una normativa finalizzata all’istituzione di Ordinariati personali per quei fedeli anglicani “che desiderano entrare corporativamente in piena comunione con la Chiesa cattolica”.
Ordinariati personali
Nella Costituzione si stabilisce che “gli Ordinariati personali per anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa Cattolica vengono eretti dalla Congregazione per la dottrina della fede all’interno dei confini territoriali di una determinata Conferenza episcopale”. Ciascun Ordinariato “gode di personalità giuridica pubblica” ed “è giuridicamente assimilato ad una diocesi”. Si sottolinea inoltre che l’Ordinariato è formato da fedeli laici, chierici e membri di Istituti di vita consacrata o di società di vita Apostolica, originariamente appartenenti alla Comunione Anglicana”. Oppure da fedeli “che ricevono i Sacramenti dell’Iniziazione nella giurisdizione dell’Ordinariato stesso”. Attualmente, esistono tre Ordinariati: Nostra Signora di Walsingham in Inghilterra, Cattedra di San Pietro negli Stati Uniti d'America e Nostra Signora della Croce del Sud in Australia.
Aggiornamento delle norme complementari
La normativa indicata dalla Costituzione "Anglicanorum coetibus" è integrata da norme complementari emanate dalla Sede Apostolica. Papa Francesco ha provveduto ad approvare la versione riveduta di tali norme. “Sono stati accolti - spiega il quotidiano della Santa Sede 'L’Osservatore Romano' - alcuni suggerimenti e alcune indicazioni teologiche, di diritto canonico ed ecumeniche, per rendere più consona allo spirito della Costituzione apostolica l'applicazione delle norme".
Articolo 4
L'Ordinario ha la facoltà di incardinare nell'Ordinariato i ministri anglicani entrati nella piena comunione con la Chiesa cattolica. A questa disposizione dell’articolo 4 è stato aggiunto il riferimento per “coloro che sono già incardinati in una diocesi in virtù della Pastoral Provision e i candidati appartenenti all’Ordinariato da lui promossi agli Ordini Sacri”. Inoltre, i chierici che “stanno per essere incardinati nell’Ordinariato devono essere scardinati dalla loro diocesi di origine”.
Articolo 5
Le nuove norme complementari riguardano anche sul caso di una persona battezzata validamente in un'altra comunità ecclesiale, al di fuori della Chiesa cattolica. Quando questa, si ricorda nell’articolo 5, esprime la volontà di entrare in piena comunione con la Chiesa cattolica, potrà venire ammessa e appartenere all’Ordinariato nel momento in cui “entra nella piena comunione e riceve i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia”.
Articolo 10
Una novità viene inoltre introdotta nell'articolo 10 che si riferisce al clero. Nel precedente paragrafo 2 si specificava che i candidati al sacerdozio potevano ricevere una particolare formazione sacerdotale “secondo un programma specifico nello stesso seminario o in una casa di formazione appositamente eretta, col consenso del Consiglio di governo, per la trasmissione del patrimonio anglicano”. Nelle nuove norme complementari si menzionano i seminaristi dell’Ordinariato, i quali “riceveranno la loro formazione teologica con gli altri seminaristi in un Seminario o in una Facoltà teologica, in accordo con il Vescovo diocesano o i Vescovi interessati”.
Articolo 15
Nelle nuove norme complementari è stato introdotto, infine, un nuovo articolo. Si tratta dell’articolo 15, dedicato alla celebrazione del Culto Divino. Viene riconosciuto che il messale specifico degli Ordinariati personali, chiamato Divine Worship, preserva “il culto cattolico e il degno patrimonio liturgico anglicano, inteso come ciò che ha alimentato la fede cattolica in tutta la storia della tradizione anglicana e ha spinto le aspirazioni verso l’unità ecclesiale”.
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