Alla Santa Sede l'approvazione della vita consacrata nelle Chiese orientali
Alessandro De Carolis e Gabriella Ceraso - Città del Vaticano
Con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio Ab initio, il Papa ha deciso di avocare alla Sede Apostolica ogni decisione sul riconoscimento ufficiale delle comunità di vita consacrata di nuova creazione. Il documento è analogo nella forma e nella sostanza a quello reso noto lo scorso 4 novembre, Authenticum charismatis, col quale Francesco aveva disciplinato la stessa materia per ciò che riguarda il Codice di Diritto canonico della Chiesa latina.
Nel citare il decreto Perfectae caritatis, in base al quale nell’accogliere le diverse forme di vita consacrata sono “specialmente i Pastori delle Chiese particolari” a regolarne la pratica e a costituirle in “forme stabili di vita”, evitando tuttavia che “sorgano imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore”, il Motu proprio afferma che “alla Sede Apostolica compete sia di accompagnare i Pastori nel processo di discernimento che conduce al riconoscimento ecclesiale di un nuovo Istituto o di una nuova Società di diritto eparchiale, sia l’ultimo giudizio per saggiare l’autenticità della finalità ispiratrice”.
A Vatican News, il segretario della Congregazione per le Chiese Orientali, monsignor Giorgio Demetrio Gallaro, spiega il senso della modifica normativa:
Qual è il significato della modifica che viene apportata al codice di diritto canonico per le Chiese orientali?
R.- Praticamente con la pubblicazione della Lettera apostolica Authenticum Charismatis che modifica alcuni canoni del Codice latino del 1983 – canoni ancora in vigore sino a questo nuovo Motu proprio – il Papa ha stabilito che per la costituzione di un nuovo istituto di vita consacrata è necessaria la previa licenza della Santa Sede e quindi, a tale riguardo, penso che, ritenendo urgente ed opportuno che anche le Chiese orientali cattoliche disponessero di un simile strumento legislativo, con la Lettera Apostolica Ab Initio, il Santo Padre ha provveduto a mettere la legislazione di tutta la Chiesa cattolica, d'Oriente e d' Occidente, sulla stessa linea. Questo è lo scopo di questo Motu Proprio dedicato alle Chiese orientali, quindi per non creare situazioni differenti. C'è anche da dire che dal Concilio Vaticano II in poi ci sono state molte nuove forme di vita consacrata, di Istituti, a volte ci sono stati anche dei doppioni. Dunque per evitare questo, d'ora in poi, sarà necessaria la previa licenza della Sede apostolica attraverso, nel nostro caso, la Congregazione per le Chiese Orientali, e per la Chiesa Latina, attraverso la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Questo il motivo principale di questa modifica dei canoni.
Quanto è diffuso proprio nelle Chiese orientali il fenomeno delle nuove forme di vita consacrata?
R. – Nelle Chiese orientali cattoliche è diffuso un po’ meno della Chiesa latina, della Chiesa di tradizione romana, per il semplice fatto che pur essendo le Chiese orientali una ventina, 22-23, queste forme sono un po' meno. Fino agli anni Cinquanta, per esempio, avevamo una presenza monastica più accentuata nelle Chiese orientali cattoliche, poi Pio XII promulgò un Motu Proprio riguardante la vita religiosa e purtroppo, a mio parere, molti di questi Istituti monastici orientali optarono per una forma di vita religiosa, di vita consacrata, alla stessa stregua della Chiesa occidentale. Però, come dire, si è anche verificata specialmente dopo il Vaticano II una non dico proliferazione di questi istituti, ma ce n'è una certa quantità di Istituti di vita consacrata, quindi in questo senso serve un approccio normativo, canonico, che non crei differenze. Questo si può dire circa le innovazioni dei canoni pertinenti questa legislazione, sia il Codice latino del 1983 sia il Codice orientale del Novanta. Essendo il romano Pontefice l'unico legislatore, non ci distacchiamo dalle norme canoniche.
Quindi ordine e semplificazione?
R. – Sì, sempre nel rispetto della varietà dei carismi e in armonia col Vaticano II e i documenti post-conciliari. Per esempio, il Decreto sulle Perfectae Caritatis, nel punto in cui sottolinea che la Chiesa accoglie le diverse forme di vita consacrata come manifestazione della ricchezza dei doni dello Spirito Santo. L'autorità ecclesiastica poi, sia a livello papale che episcopale, deve interpretare questi consigli, regolarne la pratica e costituire forme stabili di vita consacrata, evitando appunto che sorgano istituti poco utili e sprovvisti di quel sufficiente vigore ecclesiale. Questo lo scopo dunque delle modifiche. C'è anche da tener conto di quello che disse Giovanni Paolo II – che è stato il legislatore dei due Codici – cioè che le norme servono per il bene della Chiesa e possono essere modificate in caso di bisogno. Dunque, il Santo Padre Francesco non sta facendo altro che, secondo le richieste e i bisogni, ritoccare qua e là qualche norma canonica.
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