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Una vista della Basilica di San Pietro Una vista della Basilica di San Pietro

Il Papa riforma la “Costituzione” dello Stato della Città del Vaticano

Francesco emana una nuova Legge fondamentale, a sostituire quella del 2000, “per rispondere alle necessità dei nostri giorni” e con il compito di rendere operativi gli impegni internazionali assunti dalla Santa Sede anche per lo Stato. Si amplia la Pontificia Commissione, che ora sarà costituita non solo da cardinali: potranno farvi parte anche laiche e laici. Più stringente la regolamentazione del bilancio preventivo e consuntivo. In vigore dal 7 giugno

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Per “rispondere alle necessità dei nostri giorni” e per “rendere operative” le situazioni derivanti dagli impegni internazionali assunti dalla Sede Apostolica “con le rinnovate esigenze che tale aspetto specifico richiede”, il Papa emana oggi, 13 maggio, memoria della Beata Maria Vergine di Fatima, una nuova Legge fondamentale per lo Stato della Città del Vaticano. Francesco rinnova quindi la “Costituzione” dello Stato vaticano, sostituendo quella del 26 novembre 2000 di san Giovanni Paolo II che succedeva, a sua volta, a quella emanata il 7 giugno 1929 da Pio XI.

Una riforma nel quadro delle riforme

Una nuova riforma, quindi - in vigore dal prossimo 7 giugno - che si inserisce nel quadro delle numerose riforme messe a punto in questi dieci anni di pontificato. La Legge è infatti predisposta e formulata per dare “costitutiva fisionomia” allo Stato, ai suoi poteri, all’esercizio delle funzioni, ed “assume e completa” gli aggiornamenti normativi già emanati e i profili istituzionali resi operativi nello Stato con le riforme delli Leggi sulle fonti del diritto, sul Governo dello Stato sull’ordinamento giudiziario. A spiegarlo è il Papa stesso introducendo i 24 articoli:

“Chiamato ad esercitare in forza del munus petrino poteri sovrani anche sullo Stato della Città del Vaticano che, il Trattato lateranense ha posto come strumento per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza e per garantirle la sovranità anche nel campo internazionale, ho ritenuto necessario emanare una nuova Legge Fondamentale per rispondere alle necessità dei nostri giorni”

Si vuole così garantire agli atti e alle attività che, dello Stato sono propri, la “necessaria autonomia” richiesta dalle funzioni statali.

In sostituzione della Legge del 2000

Come nella “Costituzione” del 2000, il Papa conferma “la pienezza della potestà di governo” del Sommo Pontefice “che comprende il potere legislativo, esecutivo e giudiziario”. Confermata pure “la singolare peculiarità e l’autonomia dell’ordinamento giuridico vaticano”, distinto da quello della Curia Romana. E confermata la competenza dello Stato sulle zone extra territoriali, o per meglio dire “l’esercizio di ogni potere conseguente sul territorio, definito dal Trattato lateranense, e negli immobili e nelle aree dove operano istituzioni dello Stato o della Santa Sede e sono vigenti, in forza del diritto internazionale, garanzie e immunità personali e funzionali”.

Pontificia Commissione

Il Papa conferma poi la funzione legislativa della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, fino ad oggi composta da un cardinale presidente (che è anche il presidente del Governatorato) e da altri cardinali. Con la nuova Legge fondamentale – e questa è una delle novità – non sarà così: oltre ai cardinali, nella Commissione entreranno anche “altri membri” nominati dal Papa per un quinquennio. Quindi potranno farvi parte anche laiche e laici.

Salvi i casi in cui il Papa intenda riservare a se stesso, la Pontificia Commissione approva leggi e altre disposizioni normative. Il presidente, si legge, “può emanare ordinanze, decreti e altre disposizioni, in attuazione di norme legislative o regolamentari”. E in casi di urgente necessità, “può emanare decreti aventi forza di legge i quali, tuttavia, perdono efficacia se non sono convertiti in legge dalla Pontificia Commissione entro 90 giorni dalla pubblicazione”.

Un collegio di Consiglieri dello Stato

Per l’elaborazione dei relativi progetti, la Pontificia Commissione si avvale della collaborazione dell’Ufficio Giuridico del Governatorato, di esperti e dei Consiglieri dello Stato. A proposito di questi ultimi, un nuovo assetto introdotto dalla Legge è che viene costituito un apposito Collegio di consiglieri di Stato. Prima i consiglieri – nominati dal Papa sempre per cinque anni - venivano consultati singolarmente, ora c’è un Collegio che svolge (così come i membri individualmente) funzioni esecutive e consultive.

Regolamentazione del bilancio

Altre novità importante riguarda la regolamentazione più stringente e dettagliata del bilancio preventivo e consuntivo che viene deliberato annualmente dalla Pontificia Commissione, “in conformità alle regole di contabilità” e “con atti aventi forza di legge”. La Commissione delibera il piano finanziario triennale sottoponendo “questi atti direttamente all’approvazione del Sommo Pontefice”. Il bilancio deve assicurare “l’equilibrio” di entrate e uscite" e ispirarsi ai “principi di chiarezza, di trasparenza e di correttezza”. “In caso di necessità – si legge nel documento – il presidente può disporre con decreto spostamenti di risorse tra i capitoli di bilancio, mantenendo l’equilibrio dei saldi e tenendo conto della sostenibilità nel tempo”. Inoltre “il bilancio è sottoposto al controllo e alla verifica contabile di un Collegio, composto da tre membri, nominati per un triennio dalla Pontificia Commissione, alla quale riferisce”.  

La Legge fondamentale del 2000 prevedeva invece che i bilanci, dopo l’approvazione da parte della Commissione, fossero sottoposti al Papa "per tramite della Segreteria di Stato". Scompaiono anche il vecchio articolo 4 che prevedeva il coinvolgimento della Segreteria di Stato nell’attività legislativa della Commissione e l’articolo 6 il quale stabiliva che il presidente della Commissione procedesse di concerto con la Segreteria di Stato "nelle materie di maggiore importanza".

Il Governatorato

Quanto al Governatorato, la nuova Legge ribadisce che esso “con la propria struttura organizzativa concorre alla missione propria dello Stato ed è al servizio del Successore di Pietro, a cui direttamente risponde”. La rappresentanza dello Stato della Città del Vaticano nei rapporti con gli Stati e con altri soggetti di diritto internazionale, nelle relazioni diplomatiche e per la conclusione dei trattati, sono riservate al Papa che le esercita mediante la Segreteria di Stato, ma in alcuni casi la rappresentanza è esercitata dal presidente del Governatorato che partecipa alle Istituzioni internazionali delle quali la Santa Sede è membro “in nome e per conto dello Stato”, “mantiene rapporti e sottoscrive, con organismi ed enti esteri”, necessari per assicurare approvvigionamenti, collegamenti, dotazioni e servizi pubblici.

Il Governatorato, inoltre, continua a provvedere a sicurezza, ordine pubblico, protezione civile, tutela della salute, sanità, igiene pubblica, ecologia, attività economiche, servizi postali, infrastrutture di rete, attività edilizia, impianti tecnici. Suo compito anche la conservazione, valorizzazione e fruizione del complesso artistico dei Musei Vaticani, nonché alla sovraintendenza sui beni dell’intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico. 

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13 maggio 2023, 12:00