Rescritto del Papa sui compiti del Revisore Generale durante la Sede vacante
Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano
L’Ufficio del Revisore Generale continuerà ad esercitare l’ordinaria amministrazione e i controlli contabili anche in caso di Sede Apostolica vacante, ovvero il tempo che va dalla morte del Papa regnante fino al Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice. È uno dei punti stabiliti da Papa Francesco in un Rescritto - seguito all’udienza concessa il 24 aprile scorso al cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin - che precisa compiti e aspetti del lavoro svolto dall’organismo istituito dallo stesso Francesco nel 2014 per compiere la revisione contabile degli enti e degli organi della Santa Sede e della Città del Vaticano. Il documento, pubblicato oggi 24 maggio, di fatto colma alcuni ‘vuoti normativi’ e allinea lo statuto dell’Ufficio del Revisore Generale del 2019 alla Costituzione apostolica Praedicate Evangelium, pubblicata il 19 marzo 2022.
Amministrazione e controlli finanziari
Più nel dettaglio, nella Praedicate Evangelium l’articolo 18 comma 2 stabilisce che: “Durante la Sede vacante i Segretari si occupano del governo ordinario delle Istituzioni curiali, curando soltanto gli affari di ordinaria amministrazione”. Nella stessa Costituzione, tuttavia, non è prevista la figura del Segretario all’interno dell’Ufficio del Revisore Generale, quindi di colui che possa supervisionare e far proseguire le funzioni dell’organismo. Perciò con il Rescritto di oggi il Papa dispone “che l’ordinaria amministrazione, in caso di Sede Apostolica vacante, non venga interrotta e che la funzione di controllo continui ad essere esercitata dall’Ufficio del Revisore Generale sotto la supervisione del cardinale Camerlengo”.
La natura dell'organismo
Un altro punto importante del Rescritto è la conferma della natura dell’Ufficio del Revisore Generale. “Per quanto non disposto negli artt. 222-224 della costituzione apostolica Praedicate Evangelium, emanata il 19 marzo 2022, si osservano le disposizioni contenute nello Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale, entrato in vigore il 16 febbraio 2019”, si legge nel documento.
Più precisamente, si conferma la validità dei commi 1 e 3 dell’articolo 1 dello Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale che ne stabilisce la natura di “Ente della Santa Sede al quale è affidato il compito della revisione contabile del bilancio consolidato della Santa Sede e del bilancio consolidato del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano”. E anche che l’Ufficio continua ad essere “l’Autorità Anticorruzione ai sensi della Convenzione di Mérida, in vigore per la Santa Sede e per lo Stato della Città del Vaticano dal 19 ottobre 2016”.
Relazioni delle segnalazioni
Infine l’ultima precisazione del Rescritto è l’aggiunta del cardinale coordinatore del Consiglio per l’Economia tra i referenti a cui il Revisore Generale potrà inviare, qualora necessario, una relazione con l’analisi delle segnalazioni ricevute. Così si legge nel documento: “Il Santo Padre ha stabilito che la seconda parte dell’articolo 7 § 1 dello Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale che recita ‘Il Revisore Generale analizza le segnalazioni e le presenta con una relazione a un’apposita commissione composta dall’Assessore per gli Affari Generali della Segreteria di Stato, dal Prelato Segretario del Consiglio per l’Economia e dal Segretario della Segreteria per l’Economia’ venga sin d’ora sostituita, nelle parti che interessano, dalla redazione dell’art. 224 § 2 della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium che prevede che il Revisore Generale esamina le segnalazioni e ‘le presenta con una relazione al Prefetto della Segreteria per l’Economia e, qualora lo ritenga necessario, anche al Cardinale Coordinatore del Consiglio per l’Economia’”.
Rimane comunque la previsione dell’articolo 4 dello Statuto in base alla quale le segnalazioni, “quando esse presentino elementi di fondatezza”, vengano trasmesse dal Revisore all’Autorità giudiziaria
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