Cerca

---vaticano--pedopornografia--capella-condann-1529757874937.jpg

Pedopornografia, mons. Capella condannato a 5 anni di reclusione

L’imputato è stato condannato per “divulgazione, trasmissione, offerta e detenzione” di materiale pedopornografico.

Amedeo Lomonaco – Città del Vaticano

Si è concluso con una condanna a cinque anni di reclusione, più 5mila euro di multa, il processo in Vaticano a carico di mons. Carlo Alberto Capella, 50 anni, ordinato sacerdote nel 1993 nell’arcidiocesi di Milano. Il verdetto è stato letto intorno alle 13.20 dal presidente del Tribunale vaticano, Giuseppe dalla Torre, dopo una Camera di Consiglio durata circa un’ora. Mons. Capella, già consigliere presso la nunziatura apostolica di Washington, era stato arrestato lo scorso 7 aprile.

Le richieste dell’accusa

L’accusa aveva chiesto per l’imputato 5 anni e 9 mesi di reclusione e 10 mila euro di multa. Il promotore di giustizia aggiunto Roberto Zanotti ha prima di tutto sciolto ogni dubbio di giurisdizione sottolineando che, per i reati commessi da un pubblico ufficiale vaticano in qualsiasi Stato, è competente il Tribunale vaticano. Ha quindi ricordato che sul cellulare dell’imputato, quando era consigliere presso la nunziatura a Washington, sono stati rinvenuti 50 fotogrammi: foto, video e disegni che ritraggono minori intenti in atti sessuali. Il materiale pedopornografico rinvenuto è stato messo a disposizione del Tribunale vaticano attraverso una rogatoria alle autorità competenti degli Stati Uniti. L’ultima visualizzazione di parte di tali contenuti, da parte di mons. Capella, è avvenuta nel 2017. Il promotore di giustizia aggiunto ha precisato che per la legge vaticana sono da considerare materiale pedopornografico anche immagini non reali come i disegni. Secondo l’accusa, la condotta di mons. Capella nei reati contestati si accompagna ad una piena consapevolezza: è da escludere - ha detto Roberto Zanotti -“l’ipotesi di captazione accidentale e occasionale” del materiale trovato.

I reati contestati

Il promotore di giustizia aggiunto, ricordando la normativa vigente in materia penale ha sottolineato che i fatti contestati sono inquadrati in due articoli della legge n. 8 del 2013. Il primo è l’articolo 10 (comma 3): “Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, trasmette, importa, esporta, offre, vende o detiene per tali fini materiale pedopornografico, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro duemilacinquecento a euro cinquantamila”. Il secondo testo di riferimento per questo caso – ha detto il promotore di giustizia aggiunto - è l’articolo 11 (comma 1): “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 10, si procura o consapevolmente detiene materiale pedopornografico, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro millecinquecento a euro diecimila”.

L’aggravante del materiale ingente

Il promotore di giustizia Gian Piero Milano ha poi sottolineato che per i reati contestati si configura anche l’aggravante dell’ingente quantità. Non si tratta - ha specificato – di un parametro meramente quantitativo ma soprattutto qualitativo. Sono reati – ha affermato il promotore di giustizia - che rientrano tra i “delicta graviora”, tra cui quelli contro la morale.

Le richieste della difesa

L’avvocato della difesa, Roberto Borgogno, dopo aver ricordato che mons. Capella ha ammesso le proprie responsabilità, ha chiesto una pena "contenuta nei minimi applicabili". Ha anche specificato che nel materiale rinvenuto ci sono immagini non riferibili con certezza a minori. E’ da escludere – ha aggiunto - l’aggravante del materiale ingente. Per la giurisprudenza italiana, ha spiegato - per considerare ingente tale materiale - bisogna rinvenire non meno di 100 immagini pedopornografiche. L’avvocato difensore ha quindi fatto riferimento a problematiche di natura psicologica dell’imputato. Da test psicologici si evince la tendenza, da parte di mons. Capella, a svalutarsi, a difficoltà evidenti nel confronto con gli altri. Prima del trasferimento a Washington, che l’imputato ha indicato come il momento iniziale della propria crisi esistenziale, egli aveva chiesto un colloquio con il Segretario di Stato. In quell’occasione avrebbe voluto esprimergli il proprio disagio per quel trasferimento non desiderato, poi accettato “per spirito di obbedienza”.

Le parole di mons. Capella

Prima della sentenza è intervenuto  anche mons. Capella. Come aveva fatto già nella fase istruttoria, ha ammesso di aver compiuto “atti compulsivi di consultazione impropria di internet”. Gli errori commessi – ha affermato – sono evidenti. Ha aggiunto di essere dispiaciuto per quanto questo periodo di debolezza abbia inciso nella vita della diocesi, della Chiesa e della Santa Sede. Sono pentito e rammaricato e sono addolorato – ha poi detto mons. Capella – per la mia famiglia. Spero che questa situazione – ha proseguito – possa essere considerata un incidente di percorso nella mia vita sacerdotale, che amo ancora di più. Voglio proseguire – ha concluso – nel cammino riabilitativo.

 

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

23 giugno 2018, 15:29