Pignatone: il Papa vuole dai magistrati indipendenza e professionalità
VATICAN NEWS
“Uno dei criteri ispiratori del nuovo ordinamento è la convinzione che l'indipendenza dei magistrati e la loro capacità professionale sono condizioni indispensabili per ottenere giustizia”. Così Giuseppe Pignatone, dallo scorso ottobre Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, spiega la nuova legge promulgata da Papa Francesco.
Quali sono le ragioni che hanno indotto la promulgazione di questa nuova legge?
Papa Francesco sottolinea che le nuove norme in materia di ordinamento giudiziario sono diventate necessarie in relazione alle numerose e importanti modifiche intervenute, dall’anno 2000 in poi, e soprattutto dal 2013, nella legislazione dello Stato della Città del Vaticano, specie in materia economico-finanziaria e penale, anche in conseguenza dell'adesione a molte Convenzioni internazionali. La magistratura vaticana è oggi chiamata ad applicare una legislazione per molti aspetti modernissima, in gran parte frutto della globalizzazione, ma innestata su codici risalenti ormai a molti decenni fa. E soprattutto l'interpretazione e l'applicazione delle leggi deve sempre rispettare la specificità del diritto vaticano che, come ribadito ancora dalla Legge nr. LVVI del 1 ottobre 2008 sulle fonti del diritto, “riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo”
Quali sono i principi ispiratori delle nuove norme?
Il Papa ribadisce quanto affermato altre volte, ancora di recente in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, e cioè che il potere giudiziario deve ispirare la sua attività alla virtù cardinale della giustizia e che per conseguire questo risultato sono indispensabili sia “l'impegno personale, generoso e responsabile” dei magistrati, sia la presenza di istituzioni adeguate, in grado di assicurare efficienza e tempestività. Uno dei criteri ispiratori del nuovo ordinamento è la convinzione che l'indipendenza dei magistrati e la loro capacità professionale sono condizioni indispensabili per ottenere quei risultati di giustizia indicati da Papa Francesco nelle sue premesse.
Può sintetizzare le novità più significative della nuova legge?
Viene affermato esplicitamente che i magistrati, pur dipendendo gerarchicamente dal Sommo Pontefice che li nomina, nell'esercizio delle loro funzioni sono soggetti soltanto alla legge e che essi esercitano i loro poteri con imparzialità. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Vengono poi indicati specifici e rigorosi requisiti di professionalità, con la previsione che magistrati di primo e di secondo grado, e in parte anche della Corte di Cassazione, possano essere nominati professori universitari (di ruolo o in quiescenza) ovvero giuristi di chiara fama. Inoltre, proprio per soddisfare le esigenze così variegate dell'attività giudiziaria vaticana, pur in uno Stato di dimensioni assai ridotte, da un lato, si valorizzano le esperienze in campo civile, penale e amministrativo e, dall'altro, si richiede che almeno uno dei magistrati degli uffici di primo grado sia esperto di diritto canonico ed ecclesiastico. Sempre con lo scopo di garantire condizioni di indipendenza e di efficienza è fissato l'organico del personale amministrativo, è prevista l'autonomia di spesa degli uffici giudiziari e, per quelli di primo grado, è stabilito che ne faccia parte almeno un magistrato a tempo pieno. Un'altra modifica significativa è costituita dalla possibilità che il presidente della Corte di Cassazione possa integrare il collegio giudicante, costituito di regola da tre cardinali, con altri due giudici applicati, nominati sulla base dei requisiti ordinari prima indicati, “qualora sia richiesto dalla complessità della controversia o ricorrano motivi di opportunità”.
Quali novità per la magistratura incaricata dell’accusa?
Vengono, per la prima volta, dettate specifiche norme per l'Ufficio del Promotore di giustizia: in questo modo viene marcata la distinzione tra magistratura giudicante e requirente, assicurando anche a quest'ultima “autonomia e indipendenza” nell'esercizio delle sue funzioni.
Come sono garantiti i diritti della difesa?
È un aspetto che ci tengono a sottolineare, l'attenzione al diritto di difesa emerge con chiarezza nell’articolo 26 della nuova legge, dove viene definito “inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”, in coerenza con i principi del giusto processo e della presunzione di innocenza, già introdotti nel 2013 nel codice di procedura penale (art. 350 bis). In questo contesto è prevista una dettagliata disciplina dei requisiti di iscrizione all'albo per gli avvocati difensori.
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