Codice Penale Vaticano: per una legge al passo con i tempi
Giancarlo La Vella - Città del Vaticano
Rendere fruibile agli operatori del diritto vaticano, ai giuristi e a i cultori della materia la normativa penale vigente oggi nello Stato della Città del Vaticano. È questo l’obiettivo dei curatori del Codice Penale Vaticano, monsignor Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, e suor Maia Luisi, officiale dello stesso Dicastero, che, con la Libreria Editrice Vaticana, hanno pubblicato il volume. Il Codice è il risultato dell’integrazione del Codice Penale detto “Zanardelli”, vigente in Vaticano dal 1929, con le numerose modifiche promulgate fino ad oggi. Monsignor Arrieta nella nostra intervista sottolinea come il Codice Zanardelli era per forza di cose un testo “sfasato rispetto ai tempi attuali e ai mutamenti della società avvenuti in circa un secolo e mezzo”. Le “molteplici e sostanziali modifiche”, lo hanno reso, dunque, “un testo del tutto diverso da quello adottato originariamente nel 1929”.
Monsignor Arrieta, non tutti sanno che nello Stato della Città del Vaticano esiste anche un ordinamento penale. Potrebbe spiegare qual è il motivo del fatto che oggi in Vaticano viga un vecchio codice penale italiano?
Il Vaticano è uno Stato sui generis, perché l’unico suo scopo è garantire l’indipendenza del ministero pastorale del Santo Padre nella Chiesa. Tuttavia, la Città del Vaticano possiede le caratteristiche principali di ogni Stato e, pertanto, è dotata di proprie leggi civili e penali, che non hanno carattere ecclesiastico; queste leggi sono vigenti nel piccolo territorio dello Stato e sono applicate dai tribunali civili che esistono nello Stato. Per ragioni di economia e puro senso pratico, cioè, per non dover creare un intero sistema di leggi che prevedessero ogni fattispecie particolare per un territorio così ristretto, sin da quando nacque lo Stato nel 1929, venne stabilito un ampio rimando per accogliere la legislazione italiana, quella naturalmente più vicina, sempre che non fosse incompatibile con la natura propria dello Stato vaticano. Perciò, in materia penale, venne adottato come testo di riferimento il Codice penale italiano allora in vigore, che risaliva al 1889. Detto Codice, promulgato all’epoca in cui Giuseppe Zanardelli era Ministro di Grazia e Giustizia, non è più vigente in Italia dal 1930; inoltre, in parti molto rilevanti, è stato anche modificato a più riprese dal Legislatore vaticano per adeguarlo sia alla natura propria dello Stato, sia alle esigenze dei tempi.
Le norme penali vigenti nella Città del Vaticano sono dunque raccolte in questo Codice Penale, la cui edizione è da lei curata. Quali le sue caratteristiche?
Il volume adesso pubblicato riporta il testo originale del Codice del 1889 con tutte le modifiche apportate lungo gli anni dal Legislatore vaticano. Da queste variazioni è risultato, di fatto, un Codice “nuovo”, nel senso che sono stati mutati rilevanti elementi di orientamento delle norme e introdotti significativi aggiornamenti e novità. È questo, dunque, che giustifica il titolo del volume come “Codice penale vaticano”, anche se non c’è stato alcun particolare atto del Legislatore, essendo il testo solo il prodotto finale di questo lungo processo di modifiche di cui parlo. Il volume offre, perciò, le disposizioni attualmente vigenti in materia. Al lavoro materiale di sostituzione dei testi, si aggiungono puntuali commenti o riferimenti ad altri testi, al fine di aggiornare determinati passaggi o di segnalare – secondo l’opinione del curatore – la non applicabilità in Vaticano di determinate nozioni o categorie.
Come la norma penale vaticana si armonizza con quelle del Codice di Diritto canonico, il cui fine ultimo, tra gli altri, è quello della “salus animarum”?
Questo Codice è diverso da quello canonico. Non riguarda materie religiose, né la disciplina dei chierici, per esempio, bensì considera i comuni reati puniti in qualunque Stato per assicurare la giustizia e l’ordine sociale. Si tratta – almeno ordinariamente – di materie diverse e di reati differenti, come sono anche diverse le sanzioni e le pene che impongono i tribunali civili dello Stato vaticano rispetto a quelle che solitamente vengono imposte in ambito canonico, le quali comportano generalmente privazioni di natura spirituale. Tuttavia, il Diritto canonico è sempre – così dice la legge vaticana – la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo nello Stato, e ciò significa che, pur trattandosi di norme e di pene di carattere secolare, il giudice penale vaticano deve tener conto dei criteri di umanità e dell’ordine di valori che impone la disciplina canonica.
Nell’accezione comune si guarda molto alla funzione punitiva della legge penale e poco alla funzione risanatrice e rieducatrice, soprattutto dal punto di vista morale, nei confronti del condannato. C’è nello Stato vaticano un collegamento tra irrogazione della sanzione e Misericordia?
Com’è logico, dal 1889 ad oggi la situazione sociale è molto cambiata. Oggi prevale un approccio diverso al diritto penale, così come un orientamento diverso sul senso delle pene, con un accentuato intento educativo, ecc. In tale senso, una prima importante riforma vaticana del Codice penale Zanardelli, nel 1969, portò per esempio ad abolire la pena di morte – in teoria tecnicamente vigente ancora, perché non si erano rettificati ancora determinati rinvii a leggi pregresse italiane –, o a mitigare la posizione penale dei delinquenti di minore età, ecc. Non c’è più la pena del confino ed è stato abolito anche l’ergastolo, secondo quanto indicato recentemente dal Santo Padre.
Quali le nuove figure delittuose, in un mondo così mutato, alle quali il Codice, con tutte le sue aggiunte e riforme, guarda?
Con il passare del tempo, sono sorte forme delittuose che alla fine del Novecento non erano presenti o lo erano in modalità diverse, come i reati informatici, il traffico di droghe, reati finanziari, e tanti altri. Attualmente c’è, inoltre, una notevole cooperazione internazionale in materia penale e nessuno Stato, anche se molto piccolo, può sottrarsi al dovere di armonizzare la propria legislazione penale a quella presente nella Comunità internazionale. Perciò, nonostante l’estrema ristrettezza dell’ambito territoriale e personale, anche l’ordinamento vaticano ha dovuto adeguarsi a normative comuni agli altri Paesi, e onorare gli impegni assunti in questo campo in occasione di Convenzioni internazionali sottoscritte dalla Santa Sede, come per esempio, quella Monetaria del 2009 con l’Unione Europea. Per questi motivi, nel 2013 si promulgò in Vaticano una Legge complementare al Codice penale, riportata in Appendice al volume adesso pubblicato, che tipizza e punisce reati contro l’umanità, contro i minori, i crimini di guerra, contro il terrorismo e l’eversione, contro la sicurezza degli aeroporti, ecc., che i vecchi codici penali non contemplavano.
Il Papa, nel Discorso ai membri dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale, il 15 novembre 2019, sottolineò come anche nell’applicazione della legge penale non si deve perdere di vista il bene effettivo delle persone interessate. Come si può realizzare questo obiettivo?
Penso che un concreto apporto del Diritto della Chiesa al diritto penale dello Stato Vaticano venga data dalla triplice finalità che la legge canonica assegna alla disciplina penale: ristabilire la giustizia che è stata lesa, riparare lo scandalo che si è causato e ottenere l’emenda del reo. In queste tre finalità è sempre la persona ad essere al centro. Fare rispettare la legislazione penale ha come scopo ristabilire l’ordine della giustizia, ma non in senso puramente teorico o solo per proteggere l’ordine sociale astratto, ma principalmente – nei reati contro le persone – come riparazione del danno causato e assistenza alle vittime, dando un segnale – doveroso per chi deve governare – a quanti compongono la comunità che ne ha subito scandalo. Infine, nel contesto in cui ci muoviamo, ristabilire l’ordine della giustizia include necessariamente impegnarsi nella correzione del reo: perciò le pene imposte devono includere sempre una dimensione educativa e di recupero.
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