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Vaticano, in vigore le norme attuative del Codice unico su contratti e appalti

La Segreteria per l’Economia ha pubblicato il Regolamento relativo alla Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio 2020 che contiene le “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano". Le scelte operate coniugano l'esigenza di efficienza operativa con i più alti standard di trasparenza, legalità e competizione

"Le attività relative alla compilazione del Piano singolare degli acquisti e di formazione del Piano Generale sono disciplinate mediante istruzioni della Segreteria per l'Economia, d'intesa con l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, in coerenza con le procedure stabilite per la formazione del bilancio preventivo". E’ uno dei passaggi del Regolamento di attuazione della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio del 19 maggio 2020, recante "Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano". Il Decreto, contenente 49 articoli e 7 Allegati, è stato adottato il 22 giugno 2021 da Padre Juan Antonio Guerrero Alves, S.I., Prefetto della Segreteria per l'Economia e Delegato Pontificio, per interpretare e applicare, nell'ambito della Santa Sede, il testo del Sommo Pontefice Francesco, anche alla luce di altri pronunciamenti del Magistero.

Il documento, che si applica a tutti gli "acquisti di servizi, forniture, lavori e opere", interessa i Dicasteri e gli altri organismi della Curia Romana di cui alla Costituzione Apostolica Pastor Bonus e successive modifiche e integrazioni; le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa; tutti i soggetti giuridici indicati nell'elenco approvato dalla Superiore Autorità su proposta del Consiglio per l'Economia.

Nelle ipotesi previste dalle norme è percorribile per gli Enti che ne abbiano necessità, oltre ad altri specifici ambiti di esclusione, la strada della Commissione materie riservate, per contemperare le esigenze di riservatezza con i principi di trasparenza. Sono state puntualizzate, per gli acquisti centralizzati, le competenze dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, degli Enti richiedenti e beneficiari degli acquisti e degli Enti qualificati, questi ultimi nell'ipotesi di deroga alla centralizzazione.

Il Titolo III enumera e delinea nel dettaglio i compiti dei soggetti della procedura, dal responsabile del procedimento, che, tra le altre cose, richiede alla Segreteria per l'Economia di nominare una Commissione giudicatrice, ai soggetti abilitati. Per tutti i soggetti della procedura, il Regolamento disciplina le situazioni di incompatibilità e conflitto d'interesse. Sono, altresì, stabiliti i requisiti degli operatori economici ed è individuata la documentazione da esibire per dimostrarne la sussistenza. Tra gli altri, sono esclusi "dalla partecipazione a una procedura, dall'affidamento diretto di appalti e dall’iscrizione all'Albo gli operatori economici sottoposti a indagini per i reati, tentati o consumati di cui alle lettere a), d) ed f) dell'art. 12§1, delle Norme": ci si riferisce ad indagini per reati riferiti a partecipazione a un'organizzazione criminale, reati terroristici e sfruttamento del lavoro minorile. Il testo disciplina le forme di collaborazione tra operatori economici e prevede che il subappalto sia "consentito nella misura massima del 30% del valore dell'appalto".

La scelta della tipologia di gara, si legge nell'articolo 21, Titolo IV è operata "dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica nel piano generale o dall'Ente qualificato che procede all'acquisto nel proprio piano singolare". "Le valutazioni delle offerte tecniche sono sempre espresse mediante l'attribuzione di un punteggio in una proporzione predeterminata''; mentre la valutazione delle offerte economiche “è espressa mediante attribuzione di un punteggio al ribasso proposto dall'operatore economico rispetto alla base d'asta". Gli appalti che abbiano ad oggetto prodotti o servizi innovativi possono essere banditi a prezzo chiuso. Sono anche previste alcune ipotesi di procedure semplificate a competizione solo sulla componente economica. Le sedute della Commissione giudicatrice, che nello svolgimento  della propria attività si conforma alle Linee Guida contenute nell'allegato 6, sono tenute presso la sede dell'Apsa, dove è custodita la documentazione di gara. Dinanzi a "interventi di somma urgenza", l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica "può attivarsi senza formalità, salvo documentare appena possibile le circostanze dell'urgenza e gli atti compiuti". Disciplinati, inoltre, i casi di assenza di concorrenza per motivi tecnici.

Nel Titolo V, "disciplina ed esecuzione dei contratti", si precisa che "la pubblicazione del contratto nell'Albo informatico è condizione di efficacia dello stesso" e che gli Enti della Santa Sede, ove vi abbiano interesse, ''possono provvedere alla registrazione del contratto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano". Negli acquisti centralizzati, "l'Ente beneficiario della prestazione nomina il Responsabile dell'esecuzione del contratto che, a sua volta, deve riportare ogni evento negativo al Responsabile del procedimento". Inoltre, l'Ente beneficiario effettivo di un bene o di un servizio esprime la valutazione dell'operatore economico ed è chiamato a "trasmettere alla Segreteria per l'Economia i dati informativi relativi all'adempimento degli operatori economici dai quali abbiano ricevuto delle prestazioni". Per quello che concerne la durata, "i contratti ad esecuzione continuata e periodica non possono essere stipulati per un periodo superiore a tre anni" come stabilito dalle Norme, ma possono essere estesi "fino ad un massimo di ulteriori due anni" in determinate circostanze. Tutti i contratti, infine, "non possono essere modificati, prorogati, ampliati, ristretti, trasferiti o ceduti, nemmeno con il consenso di tutte le parti". Sono ammesse le varianti in corso d'opera entro determinati limiti e secondo procedure prestabilite.

Nel Titolo VI si chiarisce che l'ambito di applicazione del Regolamento non copre le "disposizioni relative alle operazioni nel settore immobiliare e al monitoraggio e al controllo", per le quali la Segreteria per l'Economia provvederà all'emanazione di un nuovo testo, entro il 31 dicembre 2021. Il Decreto del Delegato Pontificio n. 1/2021, corredato da sette allegati, è promulgato mediante la pubblicazione sul sito Internet de L'Osservatore Romano ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, prima di essere pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis e sul sito internet www.bandipubblici.va.

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22 giugno 2021, 15:48