Parolin: il Codice di Diritto Canonico del 1983 resta attuale per la Chiesa di oggi
Vatican News
Uno strumento sostanzialmente idoneo per il momento attuale e per il prossimo futuro: questo, per il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, rappresenta nella Chiesa il Codice di Diritto Canonico promulgato nel 1983 e tutt’ora in vigore e che con il suo apparato normativo “ha stabilito un sistema di governo pastorale che rispecchia – nei limiti, certo, di ogni opera umana – l’essere della Chiesa e gli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II”. Intervenuto martedì 7 novembre all’Università di Bologna al convegno “I 40 anni del Codex Iuris Canonici”, che ha proposto una riflessione ad ampio raggio sul significato e le implicazioni della codificazione vigente per la Chiesa latina, il porporato ha parlato del paradigma della codificazione nella realtà ecclesiale, illustrando la concezione ecclesiologica che ha portato nel 1917 alla prima codificazione canonica “e mettendola a confronto con gli scenari della Chiesa dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II”, che sono stati alla base dell’aggiornamento voluto da Giovanni XXIII.
Un asse portante per l’ordinamento canonico
Opinione del segretario di Stato vaticano è che il Codice del 1983 “risponda bene al suo compito di fornire l’asse portante all’ordinamento canonico, e che il fondamento teologico e dottrinale dei suoi canoni esprima la prospettiva adeguata per interpretare le sue istituzioni e per leggere i singoli precetti d’accordo con la tradizione canonica che ognuna di esse possiede”. Proprio in tale contesto va “interpretata e applicata ogni nuova norma - ha aggiunto il porporato - sia universale che particolare, perché in nessun modo potrà prescindere dalla ragionevolezza che, secondo le regole della disciplina canonica, solo può trovare nella coerenza con l’intero sistema dottrinale ancorato negli insegnamenti del più recente Concilio Ecumenico”.
Il primo Codice di Diritto Canonico
Il cardinale Parolin ha spiegato che il primo Codice di Diritto Canonico fu frutto di “una società ecclesiale che si trovava in un periodo di espansione missionaria, forte del bagaglio dottrinale consegnato ad essa dal Concilio Vaticano I”, ma dove si avvertiva l’urgenza, dopo la perdita degli Stati Pontifici, “di riforme che tenessero unita la Chiesa attorno al Successore di Pietro”, di “norme chiare e certe per il proprio governo” e di “un linguaggio giuridico che, nella misura del possibile facilitasse il dialogo con gli ordinamenti degli Stati”. Di fatto si cercò di realizzare, “pur con forme e tecniche moderne, non tanto un nuovo diritto, bensì un compendio di tutto il diritto precedente, depurato, sì, da elementi contraddittori e da materie ormai derogate, ma senza particolare impegno per eliminare elementi superflui”. Ne venne fuori un modello codiciale “fortemente centralizzato e attento soprattutto all’uniformità sociale”, ha chiarito il segretario di Stato vaticano, ma che “incorporò anche elementi tradizionali della disciplina canonica di alto valore pastorale”, espressione della “indispensabile elasticità necessaria ai diversi contesti culturali”.
Giovanni XXIII chiede di riformare il Codice del 1917
Se da una parte il Codice del 1917 “diede chiarezza e certezza all’ordinamento canonico, contribuendo all’unità della Chiesa in tutto il mondo”, dall’altra presentava delle lacune. “Era mancato, forse, un maggiore confronto con la realtà sociale della Chiesa, già allora in profonda trasformazione - ha osservato il porporato - trainata anche dai conflitti bellici, e, in modo particolare, era mancato un’adeguata riflessione sull’essere della Chiesa”. In pochi decenni quel sistema codiciale si rivelò vetusto: la smisurata minuziosità e il rigorismo giuridico di molte norme provocarono innumerevoli richieste alla Santa Sede “di dispense e di facoltà speciali per i vescovi”, parecchi canoni vennero pian piano abrogati “per mancata utilità o collegamento con la realtà sociale” e mancavano quelli “concernenti istituzioni nuove che erano sorte nel frattempo”. Fu per questo che Papa Roncalli chiese una riforma del Codice, a coronamento del Concilio Vaticano II e seguendo i suoi suggerimenti e principi. Toccò poi a Paolo VI precisare che “si trattava anche e soprattutto di riformare le norme adattandole alla nuova mentalità e alle nuove necessità, benché l’antico diritto dovesse fornire il fondamento”.
Le innovazioni del Codice del 1983
Con il Codice del 1983 si è giunti al decentramento, che ha aumentato la “capacità dell’ordinamento canonico di adattarsi alle diverse situazioni culturali in cui la Chiesa deve agire in tutto il mondo”, ha proseguito il cardinale Parolin, e con i nuovi canoni si è voluto “fornire all’ordinamento della Chiesa una sorta di colonna vertebrale attorno a cui sviluppare materie disciplinari diverse”. Per questo non è stato codificato tutto quello che avrebbe richiesto “progressive modifiche di adattamento alla realtà, come le norme liturgiche, i processi di beatificazione, l’organizzazione della Curia romana, eccetera”. E se in questi quarant’anni trascorsi dalla promulgazione del Codice, svariati canoni hanno subito modifiche, questo non ha prodotto “squilibri all’interno del sistema”. “Ciò credo sia dovuto alla particolare coerenza raggiunta dall’insieme normativo fondato sulle basi ecclesiologiche - ha sottolineato il porporato -, e al fatto che ciascuna istituzione è collegata ad una propria ratio canonica, a partire dalla quale si dovrà valutare la necessità di cambiare il testo dei canoni”. E se “sarà certamente necessario introdurre nuove modifiche ai canoni”, per il segretario di Stato vaticano non ci sono “possibili alternative realistiche al presente Codice di diritto canonico”, che tra l’altro, per essere cambiato, richiederebbe una previa modifica del Catechismo della Chiesa Cattolica, “perché è lì che le questioni di contenuto dottrinale descritte nei canoni sono state puntualmente definite”. Ma non è da escludere ha concluso il cardinale Parolin, “che in alcune concrete situazioni possa risultare opportuno la creazione, da parte della Santa Sede, di un diritto speciale, al fine di poter confrontarsi con situazioni statuali particolarmente complesse”.
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